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sicurezza e privacy

Web'nGo Italia esperta nei settori Internet e networking ha predisposto un pacchetto "sicurezza" completo di servizi di consulenza, analisi del rischio, adeguata configurazione del PC, fornitura e configurazione firewall, stesura del "documento programmatico sulla sicurezza".

Sicurezza e Privacy - La Legge

Il D.L. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali" è entrato in vigore il 1 gennaio 2004 e definisce le misure minime di sicurezza idonee che devono essere utilizzate nel trattamento dei dati.
……’per "trattamento" deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati’….
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto ai trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
L’inosservanza di questo obbligo rende il trattamento illecito anche se non si determina un danno per gli interessati, viola l'obbligo per il titolare dei dati, compreso il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali delle persone che può essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento (artt. 1 e 7, comma 3, del Codice), ed espone a responsabilità civile per danno anche non patrimoniale qualora, davanti al giudice ordinario, non si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. 15 e 152 del Codice).
Pertanto, in aggiunta alle conseguenze appena citate, il Codice conferma l’impianto secondo il quale l’omessa adozione di alcune misure indispensabili ("minime"), costituisce anche reato (art. 169 del Codice), che prevede l’arresto sino a due anni o l’ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro.

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